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Siamo periodicamente alla ricerca di persone dinamiche e motivate alla crescita, che desiderino mettere in campo le proprie competenze professionali e condividere la nostra mission con entusiasmo.
Le figure professionali che più ricerchiamo sono: Educatori Professionali, Operatori Socio Assistenziali, Assistenti sociali, Psicologi, Infermieri, Fisioterapisti.

Per proporre la tua candidatura rispetto a questi profili o anche ad altri qui non indicati puoi inviare il tuo curriculum vitae all’indirizzo info@progettopersonaonlus.it indicando nell’oggetto “Invio candidatura spontanea”.  Sarai contattato nel caso si aprano posizioni in linea con le tue caratteristiche.

Lavori di pubblica utilità

Progetto Persona S.C.S. ha deciso di convenzionarsi con il Tribunale di Milano per i Lavori di Pubblica Utilità e Messa alla prova.

FasiMessa alla ProvaLavoro di pubblica utilità
    AmmissioneLa misura può essere concessa dal giudice per reati puniti con la reclusione fino a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. É esclusa l’applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. 
         RichiestaLa richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, c1, del c.p.p.. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l’ufficio non sia in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un’attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata.Deve essere richiesta dall’interessato con un difensore munito di procura. La sanzione viene disposta dal giudice su richiesta dell’imputato, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art 444 del codice di procedura penale (patteggiamento). Con la sentenza di condanna il giudice individua il tipo di attività, nonché l’ente o l’amministrazione dove deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità. La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata (la durata della pena detentiva irrogata è corrispondente a un giorno, inteso come due ore, di lavoro di pubblica utilità, che corrisponde anche  a 250 euro di pena pecuniaria).
    SvolgimentoL’imputato viene affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatorie, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività, l’attuazione di condotte riparative, volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché il risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.
    EsitoL’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato. In caso, invece, di esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, il giudice con ordinanza dispone la revoca della stessa e la ripresa del procedimento.Essendo una sanzione penale, il lavoro di pubblica utilità con esito positivo determina l’espiazione della pena da parte dell’imputato.Per i reati di guida sotto l’influenza di alcol e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti l’espletamento del lavoro di pubblica utilità determina i seguenti effetti premiali:estinzione del reatorevoca della sanzione amministrativa della confisca del veicolo, qualora sia stata disposta con la sentenza (la confisca non viene disposta se il veicolo appartiene a persona estranea al reato)riduzione alla metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida
   FinalitàFinalità dell’istituto della messa alla prova è quella della rieducazione e reinserimento sociale dell’imputato e se sulla base di un giudizio prognostico, sia prevedibile, tenuto conto della gravità del reato contestato, della personalità e della capacità a delinquere dell’imputato e delle altre informazioni a disposizione del Giudice, che l’imputato esca dal circuito delinquenziale astenendosi dal commettere ulteriori reati.Finalità dell’istituto del lavoro di pubblica utilità è essenzialmente quella di sostituzione della pena ‘classica’ della reclusione o pecuniaria, nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza ed educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, od ancora presso i centri specializzati nella lotta alle dipendenze; così da far uscire il reo dal circuito delinquenziale con un servizio utile alla collettività.

Per poter richiedere di svolgere Lavori di Pubblica Utilità o Messa alla Prova per Progetto Persona Onlus potete fare riferimento a:
Dott. Vito Rossi
v.rossi@progettopersonaonlus.it
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
Modifica alla convenzione stipulata tra il Tribunale di Milano e i Percorsi società cooperativa sociale